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Gli sconti fiscali per la casa
Se si eseguono interventi migliorativi su singole abitazioni o interi edifici esistenti, ancora per quest'anno quattro agevolazioni statali fanno recuperare gran parte delle spese sostenute. In alcuni casi il termine per gli sconti fiscali è prorogato al 2021.
Sono validi fino al 31 dicembre 2018 (oltre solo in alcuni casi) gli sconti fiscali di varia entità previsti per una lunga serie di lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Il vincolo, infatti, è che gli interventi siano eseguiti su immobili e unità abitative già edificati. Le agevolazioni statali sono rivolte a tutti i contribuenti e hanno caratteristiche che possono variare secondo il tipo di incentivo. Le detrazioni, infatti, si distinguono in base all’intervento e sono classificate in: ecobonus, detrazione Irpef o Ires per gli interventi finalizzati al risparmio energetico; bonus ristrutturazione (con annesso bonus mobili), detrazione Irpef per gli interventi di recupero e ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria; sismabonus, detrazione Irpef per le misure antisismiche; bonus verde, detrazione Irpef per gli interventi di sistemazione “a verde”. Per poter usufruire delle detrazioni, ripartite in quote annuali di pari importo, è necessario pagare le spese attraverso un bonifico parlante (bancario o postale), indicando la causale del versamento, il codice fiscale della persona che usufruisce della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista (che ha eseguito i lavori) a favore del quale è stato eseguito il bonifico.
La cessione del credito
Un’altra importante conferma della legge di bilancio 2018 riguarda la possibilità, per chi beneficia dell’ecobonus e del sismabonus (è esclusa la ristrutturazione edilizia) di cedere il credito derivante dalla detrazione ai fornitori che hanno eseguito l’intervento o ad altri soggetti privati, che non siano banche o intermediari finanziari. Quest’ultima limitazione non è prevista per i contribuenti “incapienti”, ossia quelli che rientrano nella cosiddetta “no tax area”.
Gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, per gli interventi volti al risparmio energetico e all’adozione di misure antisismiche, nonché per la manutenzione del verde sono misure contenute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 il 29 dicembre 2017. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
https://www.cosedicasa.com/normativa-legge/soldi/gli-sconti-fiscali-per-la-casa-45171
Condominio, cento doveri a carico dell’amministratore
Il Sole 24 Ore - Quando l’assemblea condominiale delibera la nomina del suo amministratore, tra il condominio e l’amministratore stesso si instaura un rapporto contrattuale che, come espressamente statuito dal novellato articolo 1129, comma 15, del del Codice civile viene inquadrato nella fattispecie normativa del mandato.
Più specificamente, per l’amministratore di condominio, il del Codice civile – a seguito dell’entrata in vigore della legge 220/2012 – individua tutta una serie di obblighi ai quali deve attenersi, soprattutto, durante l’espletamento dell’incarico, con una diligenza da valutare in modo rigoroso.
La prima norma in ordine cronologico è l’articolo 1129 del Codice civile che, oltre a disciplinare la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio, individua anche diverse incombenze a suo carico.
Altra fondamentale disposizione è l’articolo 1130 del Codice civile., che enumera, tra le nuove attribuzioni dell’amministratore, l’obbligo di eseguire gli adempimenti fiscali, di tenere diversi registri (elencati ai numeri 6 e 7 del medesimo articolo), di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
Il successivo articolo 1131 del Codice civile, comma quarto, prevede che l’amministratore che non adempie a quest’obbligo (ossia, qualora all’amministratore siano notificati una citazione o un provvedimento il cui contenuto esorbiti dalle sue attribuzioni egli deve darne senza indugio notizia all’assemblea dei condòmini) può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Tuttavia, le incombenze a carico dell’amministratore, oltre ad essere indicate nel del Codice civile, sono previste anche in numerose leggi speciali, come ad esempio: in materia di certificazione energetica, di bonifica dall’amianto, di prevenzione incendi e manutenzione degli impianti, eccetera.
L’inosservanza dei doveri posti a carico dell’amministratore di condominio è causa di conseguenze negative, in quanto il non corretto, ovvero l’omesso svolgimento delle sue funzioni può: 1) far sorgere in capo all’amministratore una responsabilità civile di natura risarcitoria, qualora provochi dei danni al condominio o a terzi; 2) far sorgere una responsabilità penale, se nell’ambito delle sue funzioni egli commette dei reati; 3) comportare, comunque, la revoca dell’incarico.
Alla figura dell’amministratore il del Codice civile e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che i beni comuni possano provocare danni agli stessi condomini o a terzi, in considerazione del fatto che l’amministratore del condominio risulti essere responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari. Ne deriva, pertanto, un quadro in cui la fonte di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei condomini è il contratto di mandato conferito al momento dell’accettazione dell’incarico; qualora l’amministratore, nel venir meno ai propri obblighi contrattuali, causi un danno ai condomini, ne dovrà rispondere personalmente. Tuttavia, per evitare azioni personali di responsabilità, l’amministratore deve esercitare il proprio mandato nel pieno rispetto delle norme di legge, ponendo particolare attenzione nel rimuovere prontamente le situazioni di pericolo, relative alle parti comuni dell’edificio, dalle quali potrebbe derivare un danno a terzi o agli stessi condomini.
Ancora, in tema di responsabilità, il nostro ordinamento penale non prevede una figura di reato propria dell’amministratore di condominio. Tuttavia, in capo all’amministratore sussiste la responsabilità penale personale, qualora nell’ambito delle sue funzioni commetta dei reati e, comunque, rivestendo una specifica posizione di garanzia, su di lui grava l’obbligo previsto dall’articolo 40 del Codice penale, secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».
Ancora, in tema di responsabilità, il nostro ordinamento penale non prevede una figura di reato propria dell’amministratore di condominio. Tuttavia, in capo all’amministratore sussiste la responsabilità penale personale, qualora nell’ambito delle sue funzioni commetta dei reati e, comunque, rivestendo una specifica posizione di garanzia, su di lui grava l’obbligo previsto dall’articolo 40 del Codice penale, secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».
Si ricordi, innanzitutto, che l’assemblea condominiale, qualora non si ritenga soddisfatta dell’operato del proprio amministratore, ovvero nel caso in cui quest’ultimo non adempia ai suoi doveri o, semplicemente, qualora i condomini decidono di affidare la gestione ad altro amministratore, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, può procedere “in ogni tempo“, senza che debba sussistere una giusta causa, alla revoca dell’amministratore.
L’articolo 1129, al nuovo comma 11, del Codice civile prevede due ipotesi in cui, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, il singolo condomino deve necessariamente investirne l’assemblea e, precisamente, nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o risulti non aperto o utilizzato il conto corrente intestato al condominio.
Invece, i casi in cui la revoca dell’amministratore può essere disposta direttamente dall’autorità giudiziaria, su ricorso del singolo condomino sono: 1) il caso previsto dall’articolo 1131, comma 4; 2) se non rende il conto della gestione; 3) in caso di gravi irregolarità fiscali (elencazione non tassativa) indicate nel comma 12 dell’articolo 1129 del Codice civile. Inoltre, è bene ricordare che «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato» (articolo 1129, comma 13, del Codice civile).
CARATTERISTICHE DELL'ATTESTAZIONE
L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci può essere rilasciato ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) ma non è comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE
A norma dello statuto, così come modificato, il potere di attestazione viene delegato dal presidente nazionale ai presidenti locali che ne facciano richiesta.
Il presidente locale che ne fa richiesta, deve allegare e dimostrare la predisposizione di idonee strutture per la formazione, la predisposizione del servizio dello sportello del cittadino, il funzionamento di tutti gli organi locali di formazione e controllo, l'apertura di sito web per la pubblicità di tutte le funzioni richieste dalla legge; il presidente decide, con provvedimento motivato, entro trenta giorni (salvo richiesta di integrazione documentale) sentito il parere obbligatorio del Consiglio di controllo; la decisione è appellabile davanti al Consiglio Direttivo Nazionale.
CARATTERISTICHE DELL'ATTESTAZIONE
Il presidente locale, così come delegato, può attestare, mediante certificazione:
a) l'iscrizione del professionista all'associazione ed il suo numero di iscrizione;
b) i requisiti per la partecipazione all'associazione stessa, ovvero che l'associato eserciti la professione di amministratore di condominio in maniera professionale, che ha conseguito la licenza di scuola media superiore o ha amministrato almeno per un anno, in maniera continuativa, nei tre anni precedenti all'approvazione della legge 220/12, che ha frequentato un corso per amministratori organizzato dall'associazione o altro equipollente e che presenti analoghe caratteristiche e contenuti, che provvede con assiduità ad attività di aggiornamento e di formazione, riportando le lezioni ed i corsi effettivamente svolti, come da libretto specifico di formazione rilasciato al momento dell'iscrizione, non abbia conseguito condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede o contro il patrimonio e non siano o siano stati protestati nei cinque anni precedenti, non sia colpito da misure di sicurezza, che si impegna ad osservare il codice deontologico dell'associazione vigente, che non ha subito sanzioni disciplinari;
c) gli standard qualitativi ed i livelli raggiunti secondo i canoni di cui alle direttive nazionali, in particolare viene riportato il livello di qualità sui cinque contemplati (link ai livelli qualitativi);
d) le garanzie fornite dall'associazione, ovvero il codice deontologico e idonee strutture e procedure dirette a sanzionare le violazioni; la predisposizione dello sportello del cittadino ove l'amministrato può rivolgersi a chiedere informazioni sulla professione, sui singoli associati nonché per denunciare eventuali abusi e violazioni deontologiche;
e) il possesso della polizza assicurativa (con gli esatti riferimenti di polizza).
Il condominio 2018 - Norme civilistiche e fiscali
Condominio minimo, super condominio, sisma bonus, obblighi degli amministratori di condominio
I rapporti tra condomini e, tra questi ultimi e l’amministratore; la figura dell’amministratore tra legittimazioni, competenze e doveri; l’instaurazione e lo scioglimento dei rapporti; il supercondominio; gli aspetti a rilevanza fiscale inerenti alla realtà condominiale, tra comunicazioni, adempimenti, agevolazioni e scadenze; l’Ecobonus 2018.
Questo ed altro nel Dossier di Fisco e Tasse, anche alla luce delle recenti riforme e delle novità del 2017 e 2018.
Condomini con amministratore
Entro il 7 marzo 2017 gli amministratori di condominio hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, eseguiti sulle parti comuni del condominio nel corso del 2016.
Lo scopo di tale comunicazione è permettere all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni precompilate 2017, secondo le direttive comunicate dal MEF il 1° dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2016.
Condomini senza amministratore
Per quanto riguarda i condomini senza amministratori (cd. condomini minimi) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema, e sui procedimenti da seguire per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Riguardo alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico effettuato sulle parti comuni del condominio minimo, è stato chiarito che:
se il condominio con condòmini fino a 8, hanno nominato un amministratore quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico già effettuati; i condòmini del cd “condominio minimo” che non abbiano provveduto a nominare un amministratore, non sono invece tenuti alla suddetta comunicazione.
Le ulteriori novità:
- il versamento, entro il 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, che non abbiano raggiunto la soglia minima della ritenuta pari a 500 euro, tra gli oneri cui il condominio - in qualità di sostituto d'imposta- è tenuto ad adempiere;
- l’approvazione del nuovo modello per la “Richiesta di registrazione ed adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto immobili” (Modello RLI), in vigore a partire dal 9 settembre 2017. Tutte le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, negli speciali di Fisco e Tasse;
- la cessione dell’Ecobonus che riguarderà non solo gli interventi sul condominio, ma anche quelli sulle singole unità immobiliari. 50% per le ristrutturazioni e del 65% per gli Ecobonus, gli incentivi previsti. Infatti:
- saranno confermati i benefici del 70-75% e i sismabonus dell’80-85% per i condomini.sarà ridotta al 50% la detrazione per le caldaie, infissi e schermature solari;
- sarà introdotto un bonus del 36% con tetto massimo di 5000 € per la spesa sostenute per aree verdi;
- sarà previsto un fondo di garanzia di 150 milioni per i prestiti concessi dalle banche e finalizzati alla riqualificazione energetica.
https://www.fiscoetasse.com/obblighi-fiscali-condominio
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